- La legge 71/217 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” per come è stata redatta consente di rifarsi a diverse fattispecie di reato quali la:
- diffamazione per l’invio di messaggi denigratori anche in forma aggravata perché le forme di interazione sul web costituiscono “mezzi di pubblicità” in grado di provocare una più ampia diffusione del contenuto diffamatorio, giustificando così un più severo trattamento sanzionatorio.
- molestia o disturbo alla persona in caso appunto di messaggi molesti e minatori, o il delitto di minaccia
- nel caso in cui tali condotte proseguano in maniera sistematica e determinino un significativo pregiudizio alla serenità della persona offesa, si potrebbe ipotizzare l’integrazione del reato di atti persecutori
- il reato di sostituzione di persona applicabile nel caso in cui il bullo, nascondendosi dietro un account o un nickname, navigando su internet, si spacci per un’altra persona al fine di far ricadere poi su quest’ultima eventuali conseguenze negative
- se il fatto è commesso a seguito del furto delle credenziali di accesso ad un determinato servizio di comunicazione elettronica, potrebbe inoltre essere contestato il delitto di accesso abusivo a sistema informatico
- è stato istituito un delitto che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Altri reati configurabili possono essere individuati in quello di trattamento illecito di dati, in quello interferenze illecite nella vita privata, in quelli di estorsione , allorché siano presenti anche profili di aggressione al patrimonio della vittima; e da ultimo, applicabile in casi di eccezionale gravità, si può arrivare ad ipotizzare addirittura il delitto di istigazione al suicidio